Ristoranti childfree: cosa significa?
Negli ultimi anni si stanno diffondendo in tutta Italia i cosiddetti ristoranti childfree, che non sono altro che ristoranti nei quali possono accedere esclusivamente adulti e minori sopra i 14 anni, esattamente come spesso succede negli alberghi o nelle strutture quali spa e centri benessere di lusso.
La moda dei ristoranti childfree nasce dalla sempre crescente insofferenza di ristoratori e commensali nei confronti della maleducazioni di alcuni genitori che consentono ai propri figli di correre, urlare e disturbare la clientela.
Per questa ragione, questi sono diventati il luogo ideale per chi ama cenare o pranzare in tranquillità e nel silenzio ma anche di genitori che per una sera vogliono godersi la serenità di una cena tranquilla.
Tuttavia, pur considerando che questa tipologia di servizio può essere particolarmente apprezzata da alcuni, la legge non prevede espressamente che questo possa avvenire.
Infatti, può capitare che genitori che desiderano trascorrere il pranzo o la cena in un determinato locale, debbano desistere poiché, questo rientra nella categoria chilfree.
Molti ristoratori lamentano una legislazione obsoleta a riguardo e chiedono una modifica del TULPS che non consente ai proprietari di selezionare secondo l’età i propri clienti.
I ristoranti childfree sono legali?
I ristoranti childfree, in base alla normativa vigente, non sono legali.
Appare opportuno sottolineare che, qualunque ristorante che svolga un servizio pubblico, non potrebbe, seconda la legge italiana, rifiutare di offrire tale prestazione.
Nello specifico, nessun esercizio pubblico può rifiutare di offrire un servizio senza una ragionevole motivazione che, in questo caso, corrispondere esclusivamente al dato anagrafico del piccolo cliente.
Come stabilisce l’articolo 187 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza redatto nel 1944, articolo 187: “salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo“.
Dunque, come suggerisce il testo, un esercente deve astenersi dal somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni o ai cosiddetti infermi (con riferimento all’articolo 689 codice penale) e alle persone in evidente stato di ubriachezza (con riferimento all’articolo 691 codice penale) ma, nessun ristorante o struttura ricettiva alberghiera può rifiutare di offrire un servizio, sotto corrispettivo, ad un cliente prendendo come discriminante la sua età.
Per questa ragione, qualunque proprietario di un esercizio pubblico (che rientri nelle suddette categorie) e più nello specifico un ristoratore, rifiuti di svolgere la prestazione metterà in atto un’azione illegale, priva di fondamento giuridico e per questo punibile dalla legge come previsto dai suddetti articoli.